bicchieri e champagne

La Corte di Giustizia dell’UE si pronuncia sul “piccolo Champagne” spagnolo

avv. Giovanna Soravia

La normativa europea in materia di prodotti DOP e IGP è sempre sotto i riflettori, specialmente laddove necessità interpretative costringono a definire (ridefinire?) i parametri e la portata della protezione che a livello europeo viene riconosciuta a tali prodotti protetti da specifica tutela.

Infatti, l’estensione della tutela suddetta e la definizione del concetto di “evocazione” sono stati, ancora una volta, oggetto di dubbi interpretativi e occasione per il Giudice nazionale investito della controversia di rinviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

I protagonisti dell’ennesima vicenda giudiziaria sul tema, che ha condotto sino alla recente sentenza della Corte di Giustizia UE che andremo a commentare, sono la società spagnola GB e il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC); la prima possiede locali di ristorazione (bar di tapas) in Spagna, e il secondo è l’organismo francese che si occupa della tutela dei produttori di Champagne.

Da una decina di anni ormai la società GB identifica e promuove i propri locali commerciali sia sui social network (Facebook e Instragram), sia mediante la distribuzione di volantini pubblicitari, utilizzando la dicitura “champanillo”, e online tramite il dominio champanillo.es a cui viene associato un disegno che raffigura due coppe che si toccano rappresentando il tipico gesto del brindisi, contenenti una bevanda[1].

Nella lingua spagnola il termine “champanillo” significa (letteralmente) “piccolo Champagne”.

Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ha contestato e criticato tale comportamento della GB, perché ritenuto lesivo della DOP “Champagne”, ed ha promosso ricorso avanti il competente Tribunale del commercio n.06 di Barcellona chiedendo la condanna della società spagnola a cessare l’uso del segno “champanillo” in tutti i contesti pubblicitari e commerciali, ed eliminare il dominio web.

Il Tribunale di Barcellona però respingeva il ricorso, ritenendo che non vi fosse alcuna violazione della DOP “Champagne” perché sostanzialmente l’utilizzo del segno “champanillo” non era riferito ad un prodotto (una bevanda alcolica) ma ai locali di ristorazione.

Il Comitè impugnava tale decisione avanti la Corte provinciale di Barcellona la quale, nella causa C‑783/19 rilevando dubbi sull’interpretazione dell’art. 103 del Reg. UE n. 1308/2013[2], sospendeva il procedimento e rimetteva alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali.

Veniva, in particolare, chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire:

1)  Se la portata della protezione di una denominazione di origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti.

2)  Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari richieda che si esegua principalmente un’analisi della denominazione utilizzata per determinarne l’effetto sul consumatore medio, o se, al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione, occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione di origine.

3)  Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante.

4)  Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale.

La condotta di una società che, senza compiere atti di concorrenza sleale, promuove e pubblicizza un servizio di ristorazione mediante l’utilizzo di una dicitura e di un segno grafico che evocano (?) un prodotto DOP, viola l’art.103, par.2, lett.b del Reg. UE n.1308/2013?

La società GB non faceva uso della dicitura “champanillo” per identificare o pubblicizzare un proprio prodotto, come poteva essere una bevanda alcolica immessa in commercio dalla GB, ma per promuovere i propri locali bar, ove peraltro non veniva venduto Champagne. Non sussiste quindi un legame tra la condotta commerciale tenuta dalla GB e un prodotto, né diretta né indiretta, ma emerge solo in riferimento all’attività di ristorazione, quindi un servizio e non un prodotto.

La norma da considerare, e da interpretare, è l’art.103 del Reg. UE n.1308/2013, che insieme ad altre disposizioni contenute nel medesimo regolamento detta la nuova disciplina sulle denominazioni dei vini (DOP e IGP del settore vitivinicolo[3], diverse dalle DOP e IGP degli altri prodotti alimentari che come sappiamo sono regolate dal Reg. UE n.1151/2012), a seguito dell’abrogazione del Reg. CE n.1234/2007.

In particolare, nel caso di specie rileva l’art.103, par.2, lett.b) del Reg. UE n.1308/2013 che sancisce la protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche registrate dei vini nei casi in cui pur manca l’utilizzo (sia diretto, sia indiretto) della denominazione protetta, ma essa viene comunque in qualche modo suggerita al consumatore. Il consumatore, nonostante non sia fatto uso della denominazione protetta, può essere indotto a percepirne un certo nesso di relazione e vicinanza.

Il testo stesso della norma, tra l’altro, fa espresso riferimento ai prodotti ma anche ai servizi (che vi ruotano attorno) pertanto non si può che ritenere, sostiene la Corte di Giustizia, che la portata della tutela vada intesa in senso ampio e non solo strettamente riferita ai casi di utilizzo (vietato) della denominazione in riferimento ad un prodotto, ma anche in relazione ad un servizio (come di fatto è il servizio di ristorazione offerto e pubblicizzato dalla società GB). L’errore e l’induzione in cui può cadere il consumatore possono infatti insorgere anche da un comportamento (vietato) che riguarda un servizio.

 

Lo stesso Considerando n.97 del regolamento in esame, inoltre, richiama l’importanza della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche rispetto a tutti quegli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi, quindi auspicando la massima ampiezza di protezione.

La Corte di Giustizia si concentra poi sul concetto di “evocazione” richiamato sempre dall’art.103 par.2, lett.b), sui presupposti per la sua sussistenza, sulla necessità o meno di elementi di somiglianza o identità tra il prodotto a denominazione e il prodotto o servizio contestato, e sulla capacità di incidenza sul consumatore medio.

Ebbene, la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia[4] è costante nel considerare il concetto di evocazione in senso ampio, nei casi di affinità fonetica o visiva, nell’analogia della forma e dell’apparenza, nella vicinanza concettuale.

Pertanto, risolvendo congiuntamente la seconda e terza questione pregiudiziale, la Corte evidenzia che per verificare la sussistenza dell’evocazione di cui all’art.103, par.2, lett.b), il giudice del rinvio deve innanzitutto accertare se il consumatore (con riferimento al consumatore medio europeo[5]) sia o meno indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto (o servizio) tutelato, facendo emergere così un nesso tra il segno o la dicitura utilizzati e la denominazione geografica protetta, anche in assenza di analogie o somiglianze tra questi.

Anche la quarta questione pregiudiziale sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’UE ha ad oggetto l’interpretazione dell’art.103, par.2, lett.b) riguardo al concetto di “evocazione”, ed in particolare circa il rapporto con atti di concorrenza sleale; è necessario, per affermare l’esistenza dell’evocazione, che sia primariamente accertato il compimento di un atto di concorrenza sleale?

La Corte risponde in senso negativo, partendo dalla lettura della norma che non prevede alcun rapporto di subordinazione del concetto di evocazione alla presenza di atti di concorrenza sleale, i quali sono comunque adeguatamente disciplinati e sanzionati da specifiche norme nazionali, sicchè il regime di protezione oggettivo sancito dall’art. 103 opera in maniera autonoma e indipendentemente dalle disposizioni nazionali sulla concorrenza sleale (che può esserci, come no).

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, nella sentenza del 9 settembre 2021, ha fornito un’interpretazione in senso ampio dell’estensione della tutela propria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate, concludendo nei seguenti termini:

1)      L’art. 103, par.2, lett.b), del Reg.UE n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi.

2)      L’art. 103, par.2, lett.b), del Reg.UE n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.

3)      L’art. 103, par.2, lett.b), del Reg.UE n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.

 

 

[1] La GB aveva anche commercializzato, fino al 2015, una bevanda spumante denominata “Champanillo”, ma fu costretta poi a cessare tale attività perché contestata dallo stesso Comitè.

[2] Trattasi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

[3] Spariscono le precedenti denominazioni nazionali italiane DOC, DOCG, IGT e quelle comunitarie VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD che sono utilizzabili attualmente solo come “menzioni tradizionali protette”.

[4] Si veda, tra le altre, la sentenza del 17 dicembre 2020 Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier nella causa C‑490/19.

[5] In questa sede la Corte ha ribadito che spetta al giudice nazionale fare riferimento alla percezione di un “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” e non a quella di un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto (o si fornisce il servizio).

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