Organizzazione e gestione del rischio aziendale: il Mod 231 durante la pandemia Covid-19

Avv. Giovanna Soravia

La pandemia Covid-19 ha coinvolto inevitabilmente le imprese di ogni settore, compreso quello agroalimentare, modificandone le problematiche e le esigenze in rapporto all’assetto organizzativo e il risk assessment anche in riferimento al Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. n.231/2001 di cui abbiamo già trattato in tempi non sospetti.

L’adozione del suddetto Modello (MOG) persegue diverse finalità, e vale (se anche efficacemente attuato) come elemento di difesa nell’ambito del procedimento penale per responsabilità amministrativa in capo all’impresa in relazione al compimento di uno o alcuni dei reati presupposto contemplati dal D.Lgs. n.231/2001, ma altresì in via preventiva, come strumento per una migliore organizzazione e più efficace gestione delle risorse e delle attività, ed anche per aumentare la reputazione dell’impresa stessa ai fini del rilascio del rating di legalità.

Tutto il sistema della responsabilità amministrativa degli Enti, e della predisposizione di un Modello 231, ruota attorno all’analisi del rischio, in rapporto alla commissione dei reati presupposto, e all’elaborazione di protocolli personalizzati per una migliore ed efficace gestione del rischio stesso finalizzata ad evitare il configurarsi di condotte illecite ricadenti (anche) nella particolare responsabilità specifica in capo all’Ente (oltre a quella penale personale a carico dell’autore materiale del fatto reato).

Va da sé che in una situazione di straordinaria e persistente emergenza sanitaria come quella che da mesi stiamo attraversando, anche per l’impresa e all’interno dell’impresa i rischi cambiano, aumentano, si aggravano e richiedono dunque una nuova analisi, una nuova valutazione, e una diversa nuova gestione, anche alla luce dei numerosi provvedimenti di volta in volta emessi contenenti misure a contenimento del virus, con le difficoltà interpretative che conosciamo. Di fatto, tutte le imprese sono oggi chiamate ad affrontare nuove difficoltà e ad adeguare la propria struttura organizzativa ai nuovi scenari, ai nuovi pericoli e alle nuove conseguenti esigenze di tutela della salute dei propri lavoratori. La pandemia è trasversale, colpisce su più fronti, scatena reazioni inarrestabili che richiedono misure preventive multilivello che le imprese devono mettere in atto nel tentativo di parare i colpi e anticipare i danni, attraverso una tempestiva revisione ed implementazione delle proprie modalità operative e quindi organizzative.

Lo scorso mese di giugno, in piena “prima ondata” Covid-19, Confindustria ha pubblicato la guida “La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19”[1] contenente alcune indicazioni operative nate dall’insorgere delle nuove problematiche conseguenti lo stato di emergenza sanitaria, e dei nuovi potenziali profili di rischio che incombono sulle imprese, suggerendo l’opportunità di provvedere all’implementazione del proprio MOG ovvero, se ancora sprovviste, alla sua adozione.

Tre sono i punti principali evidenziati da Confindustria dai quali e attorno ai quali si muove l’invito alle imprese a valutare l’eventualità di rivedere e migliorare il proprio assetto organizzativo dotandosi di un Modello 231 oppure di adeguare e implementare quello già in essere.

Innanzitutto, si può parlare di rischi diretti, come quello inerente il contagio da Covid-19 che incide sulla salute e sicurezza dei lavoratori e che impone di rivedere i protocolli specifici per la sicurezza sui luoghi di lavoro eventualmente già previsti dall’impresa nel proprio Modello 231 che vanno monitorati, modificati e aggiornati per una tutela della salute dei lavoratori che risponda ai rischi del nuovo fenomeno epidemiologico.

In generale, anche per le imprese che non hanno inserito nel proprio Modello 231 tali specifici protocolli il datore di lavoro è comunque tenuto ai sensi dell’art.2087 c.c.[2] a tutelare i lavoratori, esposti (anche) al contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro, predisponendo le misure idonee in conformità alle disposizioni e prescrizioni anti-contagio impartite, in corso di emergenza, dalle diverse Autorità competenti, comprese quelle di carattere tecnico scientifico. E quindi, occorrerà integrare il Protocollo di sicurezza con costante controllo e rendicontazione di specifiche misure dedicate, ad esempio, alla sanificazione e igienizzazione, alla fornitura e gestione di dispositivi di protezione individuale, organizzazione e utilizzo degli ambienti di lavoro, gestione di eventuali casi sospetti o casi di contagio…

Il Paper di Confindustria descrive poi l’eventuale configurarsi di rischi indiretti e di reati presupposto che esulano dall’ambito della salute e dalle conseguenze dirette del contagio, eppure possono trovare, in questa situazione di disastro sanitario (ed economico) lo spiraglio per un incremento di alcune fattispecie delittuose già contemplate nel sistema 231.

Si pensi, ad esempio, come la situazione di estrema difficoltà generalizzata in cui le imprese sono cadute, causata dall’emergenza sanitaria, con inevitabili problematiche su più livelli, dal punto di vista economico, dal punto di vista dello svolgimento delle proprie attività produttive, di gestione del personale e dei lavoratori, vada a creare bisogni imprevisti e non sempre le risorse sono sufficienti per soddisfarli. Da qui il possibile aumento della commissione di alcuni dei reati già considerati nel sistema 231, quindi già oggetto di analisi e protocolli nel MOG (reati di corruzione, reati contro l’industria e il commercio, reati informatici[3]…) che andrebbero ora rivisti e adeguati, a fronte della maggiore probabilità di commissione di tali illeciti e quindi della diversa valutazione del relativo rischio.

Infine, per quanto sopra visto in relazione ai nuovi e maggiori rischi, sia diretti da contagio Covid-19 sia indiretti, ne discende la necessità di un’inevitabile maggiore attività da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV)[4] chiamato a rafforzare i controlli sull’efficacia dei Modelli, sulla loro adeguatezza ed eventualità di modifica e integrazione, sulla conformità alle prescrizioni del Governo, delle Regioni, dei Comuni e alle varie disposizioni territoriali che incidono anche sull’attività imprenditoriale.

Diviene pertanto fondamentale che siano intensificati anche i flussi informativi e gli scambi di comunicazioni con i vertici aziendali, con le funzioni aziendali, con gli organi anche esterni del settore medico-sanitario al fine di una compiuta e tempestiva vigilanza sull’adozione di nuovi sistemi e la loro applicazione.

Anche in questo devastante contesto, il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.231/2001 diventa per le imprese uno strumento in più per affrontare i nuovi rischi connessi, direttamente o indirettamente, alla pandemia, e per predisporre un efficiente piano organizzativo in grado di rispondere efficacemente alle crescenti difficoltà che minacciano aziende, datori di lavoro, lavoratori in ogni settore.

Sicuri che il Modello 231 adottato dalla vostra impresa sia idoneo a contemplare, prevedere, gestire le nuove ipotesi di rischio e i nuovi obblighi e controlli connessi alla vostra attività e derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso?

Sicuri che, se non avevate ancora fornito la vostra azienda di un Modello 231, esso non possa oggi contribuire ad una migliore organizzazione e gestione aziendale per fronteggiare i nuovi rischi, i nuovi obblighi per il datore di lavoro e quindi le nuove ipotesi di responsabilità connesse all’emergenza sanitaria?

 

 

[1] Il Position Paper è reperibile su https://www.confindustriasp.it/la-responsabilita-amministrativa-degli-enti-ai-tempi-del-covid-19-prime-indicazioni-operative/.

[2] L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

[3] L’organizzazione del lavoro in smart working, con molti dipendenti chiamati ad operare da remoto, rende meno raro il concretizzarsi di reati di natura informatica, considerando che spesso i lavoratori da casa utilizzano dispositivi o reti internet personali o software non protetti (violando la normativa sul diritto d’autore).

[4] Può essere collegiale o monocratico ed è il soggetto responsabile di monitorare l’adeguatezza e l’idoneità del Modello 231, di verificare eventuali esigenze di implementazione o modifica, di controllarne l’efficace attuazione e di suggerire aggiornamenti o revisioni.

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