Avv. Giovanna Soravia
Il pegno è disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, ed è una forma di garanzia reale, a tutela del creditore, che sorge appunto su di un determinato bene mobile altrui.
La costituzione del pegno ordinario, o “classico” che dir si voglia, si ha con il materiale spossessamento del bene e la “consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa” (art.2786 c.c.), e determina quindi l’obbligo di custodia del bene da parte del creditore che l’ha ricevuto, e il divieto di utilizzo che non sia finalizzato alla sua conservazione.
Nel tempo, in linea con i nuovi sviluppi ed esigenze della prassi economica, sono state introdotte diverse forme di pegno tra cui il pegno rotativo che consente, per accordo tra le parti, di sostituire l’oggetto originario di pegno con un altro bene.
Recentemente, con il Decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020 n.18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modifiche in Legge 24.04.2020 n.27, è stato introdotto il pegno rotativo per i prodotti DOP e IGP.
In particolare, l’art.78 relativo alle misure in favore del settore agricolo e della pesca, al c.2 -duodecies prevede che “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonche’ mediante l’annotazione in appositi registri”.
Il successivo c. 2- terdecies specifica poi che “Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonche’ le modalita’ di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione e’ assolta con la registrazione nei predetti registri”.
Successivamente quindi, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.215 del 29.08.2020 è stato pubblicato il Decreto del Mipaaf 23 luglio 2020 che regola le modalità di costituzione, individuazione, annotazione ed estinzione del pegno rotativo su DOP e IGP (prodotti agricoli, prodotti alimentari, prodotti vitivinicoli e bevande spiritose).
Innanzitutto, la norma afferma che tali prodotti possono essere sottoposti a pegno, con l’identificazione delle rispettive unità che deve avvenire secondo le regole di annotazione sul Registro previste dall’art.2 del Decreto, seguendo il fac simile ad esso allegato: “1.Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all’allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1. 2.Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4”.
Resta invece operativa l’annotazione telematica, negli appositi registri telematici, per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva.
Anche l’estinzione, totale o parziale, del pegno, deve essere annotata sugli appositi registri.
Ma come si concretizza, per questi prodotti, il pegno rotativo?
Le parti, si legge nel Decreto, possono stipulare un patto di rotatività e così prevedere “la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni” (art.1, c.2).
Manca quindi, rispetto al pegno dell’art.2786 c.c., lo spossessamento del bene che resta di fatto nella disposizione del debitore (dell’impresa) che può continuare ad utilizzarlo nell’ambito del processo produttivo.
Trattasi, in altri termini, di pegno non possessorio, in quanto il bene (prodotto) rimane nelle mani del debitore che può sostituirlo con altro bene, spostando la garanzia dal prodotto iniziale ad un prodotto diverso del processo produttivo senza necessità di rinnovare la procedura prevista per la costituzione del pegno, perché di fatto la garanzia rimane quella originaria.
Nelle intenzioni del legislatore vi è quella di fornire alle imprese del settore agricolo e della pesca uno strumento di finanziamento che ben dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della filiera produttiva agroalimentare, senza incidere sull’operatività aziendale ed anche, ad esempio, facendo indirettamente promuovere prodotti non ancora in commercio ma che possono essere oggetto del pegno (o originario, o a seguito della sostituzione).