Comunicazione del rischio nel Reg. UE n.1381/2019

Avv. Giovanna Soravia

La legislazione alimentare pone al primo posto, come strumentale all’obiettivo principale di garantire massimi livelli di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, l’analisi del rischio che il Reg. CE n.178/2002 all’art.6 definisce come processo costituito dalle sue tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione.

Queste tre diverse componenti, in particolare, sono poi descritte dall’art.3 nei termini seguenti:

– valutazione del rischio: processo su base scientifica a sua volta costituito da individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio; – gestione del rischio: processo consistente nell’esaminare alternative d’intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; – comunicazione del rischio: lo scambio interattivo, nell’intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio.

Gran parte delle funzioni e dei ruoli di carattere scientifico necessari a condurre l’attività di analisi del rischio sono affidati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coinvolta anche nel caso specifico come soggetto adibito alla raccolta dei dati e alla verifica dei risultati scientifici.

Al fine di rafforzare l’attività relativa alla terza delle fasi suddette, dedicata alla comunicazione del rischio, nonché per garantire migliori risultati per la sicurezza e per recuperare l’opinione dei consumatori e dei cittadini verso l’Autorità e il proprio operato anche alla luce delle recenti risultanze della valutazione REFIT[1], è stato pubblicato nei mesi scorsi il Regolamento (UE) n.1381/2019[2], che sostanzialmente mira alla trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio.

Modifica il Reg. (CE) n.178/2002 integrando e specificando gli obiettivi, i principi e il funzionamento della comunicazione del rischio; modifica poi alcune disposizioni sugli aspetti organizzativi ed operativi dell’Autorità, sugli obblighi di trasparenza e di riservatezza, sulla elaborazione e presentazione degli Studi scientifici.

Introduce un’intera nuova Sezione (Sez. 1 bis) al Capo II, dedicata alla “comunicazione del rischio”, da cui emerge l’importanza di elaborare delle informazioni sul rischio che siano basate su solide basi scientifiche, attraverso la partecipazione attiva dei consumatori e delle imprese alimentari, che siano veicolate e scambiate con trasparenza ed efficienza combattendo la diffusione di notizie false; la comunicazione poi deve risultare chiara ed accessibile, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Ancora, prevede l’adozione, da parte della Commissione, di un piano generale sulla comunicazione del rischio che andrà aggiornato dalla stessa Commissione in considerazione dei progressi scientifici e delle espereinze acquisite nel tempo, che “promuove un quadro integrato di comunicazione del rischio” individuando i livelli e i tipi di attività, modalità, strumenti per la comunicazione de rischio, stabilendo gli opportuni meccanismi di coordinamento e cooperazione tra i responsabili della valutazione e quelli della gestione del rischio, e i meccanismi di dialogo e partecipazione tra i vari soggetti coinvolti (consumatori, imprese del settore, comunità accademica…).

In particolare poi, appone importanti modifiche all’art.38 del Reg. CE n.178/2002 dedicato agli obblighi di trasparenza in capo all’Autorità, enunciando innanzitutto espressamente che quest’ultima “svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza” e prevedendo con maggior dettaglio tutti gli atti, documenti, dati scientifici, informazioni che devono essere resi pubblici, e le relative condizioni e modalità.

Tali conclamate esigenze di sostenibilità e di trasparenza devono comunque conciliare con le condizioni di riservatezza, già contemplate nel previgente art.39 ora modificato, e seguito dai nuovi artt. 39bis-octies che definiscono puntualmente i criteri e le modalità con cui l’interessato (ovvero, il soggetto richiedente che ha proposto la domanda) può chiedere che le informazioni o parte di esse non siano rese pubbliche, qualora dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa.

Per quanto abbiamo qui brevemente descritto, il Reg. UE n.1381/2019 si pone quindi quale strumento di innovazione normativa finalizzato a migliorare la trasparenza e la sostenibilità nel processo di analisi del rischio, e recuperare la fiducia da parte dell’opinione pubblica spesso preoccupata che l’Autorità conduca le proprie valutazioni basandosi principalmente su studi dell’industria[3].

 

[1] Il REF (Regulatory Fitness and Performance Programme) fa parte dell’iniziativa “legiferare meglio”ed è strumento di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione, finalizzato alla semplificazione della legislazione dell’UE, e alla riduzione di costi e burocrazia. La Commissione pubblica ogni anno i risultati della valutazione.

[2] Regolamento (UE) n.1381/20191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE sarà applicabile a decorrere dal 27 marzo 2021 mentre le previsioni relative alle modifiche agli artt.25 e 28 del Reg. n.178/2002 (punti 4) e 5) dell’articolo 1) si applicano invece a far data dal 1 luglio 2022. Il Regolamento non si applica alle domande a norma del diritto dell’UE e alle richieste di produzione scientifica presentate prima del 27.03.201.

[3] La stessa iniziativa dei cittadini europei “Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici” del 2017, ad esempio, nata per invitare la Commissione europea a proporre agli Stati membri l’introduzione di un divieto di utilizzare glifosato, a riformare la procedura di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi di riduzione obbligatori al livello dell’UE per quanto riguarda l’uso dei pesticidi, dimostra la necessità di “garantire che la valutazione scientifica dei pesticidi per l’approvazione regolamentare dell’UE si basi unicamente su studi pubblicati, che siano commissionati dalle autorità pubbliche competenti anziché l’industria dei pesticidi”.

 

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