Estensione della tutela “Aceto Balsamico di Modena IGP” ai termini non geografici della stessa? Vediamo come risponde la Corte di Giustizia

Avv. Giovanna Soravia

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, nello scorso mese di dicembre, circa l’utilizzo del termine non geografico balsamico, in rapporto alla denominazione Aceto Balsamico di Modena IGP e la relativa tutela.

La vicenda era sorta nelle lande tedesche del Baden laddove la società tedesca Balema GmbH produttrice e venditrice di prodotti a base di aceto ottenuto da vini di quella zona faceva uso in etichetta dei termini “balsamico” e “Deutscher balsamico”.

Cosa ne pensava, a riguardo, il Consorzio Tutela Aceto balsamico di Modena?

Riteneva fermamente che tale utilizzo da parte della Balema recasse pregiudizio all’IGP, unica autorizzata a fare uso del termine balsamico a seguito dell’inserimento nel registro delle DOP e IGP dal 2009, ad opera dell’art.1 del Reg. CE n.583/2009, in violazione del Reg. CE n.1551/2012[1].

Il Consorzio inviava dapprima formale diffida ad astenersi dall’utilizzare quel termine in etichetta, in seguito alla quale la Balema promuoveva un’azione giudiziale per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di astensione, dapprima respinta, poi accolta in grado di appello. Il Consorzio impugnava tale decisione e si rivolgeva quindi al tribunale tedesco (Bundesgerichtshof) che focalizzava l’attenzione sulla questione se l’uso dei termini “balsamico” o “Deutscher balsamico” configuri una violazione dell’art.13, par.1, comma 1, lett. a) e b) del Reg. CE n.1151/2012[2] e quindi, innanzitutto, richiede che sia chiarito se la protezione della denominazione IGP “Aceto Balsamico di Modena” valga solo per l’intera dicitura o anche per i singoli termini non geografici in essa contenuti, e cioè aceto e balsamico.

Il Bundesgerichtshof sospendeva la causa rinviando dunque alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la specifica questione pregiudiziale: se la tutela di cui beneficia la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”).

 

Con la sentenza del 4 dicembre 2019, nella causa C-432/18, la Corte di Giustizia, quinta Sezione, ha statuito che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa.

Innanzitutto, la Corte ha ricordato che l’art.1 del Reg. n.583/2009, in combinato disposto con il Considerando 11 e l’allegato I, prevede la registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena» nel suo complesso, e quindi anche la relativa protezione opera se intesa complessivamente.

Inoltre, con riferimento ad una denominazione che era stata registrata ai sensi del Reg. n.2081/1992[3], con ragionamenti ed interpretazione pertinenti ed apploicabili anche alla IGP in questione, ha rilevato che sebbene nella registrazione di una denominazione non vi siano specifiche indicazioni (ad esempio, con apposite note a piè pagina) che vadano a precisare che la registrazione non è stata chiesta per una delle parti, ciò non significa necessariamente che la protezione si estende ad ogni singola parte. In ogni caso, anche volendo dare una diversa interpretazione all’art. 13, l’eventuale estensione della tutela alle singole componenti può avvenire solo se queste non sono né un termine generico né un termine comune.

Ancora, lo stesso Reg. n.583/2009, al Considerando 8, fa emergere chiaramente che la denominazione composta “Aceto Balsamico di Modena» gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia sui mercati esteri, e che il prodotto ha acquisito una reputazione specifica correlata proprio a questa denominazione.

La Corte richiama poi anche il successivo Considerando 10, ove si legge chiaramente che “la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario”.

I termini aceto e balsamico non hanno alcuna connotazione geografica ma sono entrambi termini comuni, di utilizzo comune, il primo di per sé solo ed il secondo, derivante dalla traduzione del francese balsamique, perché comunemente usato per identificare un aceto dal sapore agrodolce.

Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni che qui abbiamo brevemente riportato, la Corte Corte di Giustizia conclude stabilendo che “L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.

Un punto, al momento, a favore della Balema GmbH.

 

[1] Tale Regolamento ha sostanzialmente riprodotto e confermato il previgente sistema di protezione istituito inizialmente dal Reg. n.2081/1992 e poi ripreso dal Reg. n.510/2006.

[2] “I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente”.

[3] La Corte richiama sul punto la sentenza 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97.

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