CLAIMS NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE: UN CASO PARTICOLARE

avv. Valeria Pullini

 

Lo stato dell’arte del settore giuridico-normativo in ambito UE, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti, può definirsi realizzato quanto basta per poter avvalersi di tali claims nella consapevolezza dei principi generali e delle condizioni specifiche che ne governano l’uso.

Certo, si potrebbe fare di più e meglio, dato che alcune categorie alimentari, quali ad esempio quella degli alimenti costituiti di e/o a base di sostanze vegetali (sia prodotti alimentari di consumo corrente, e.g. tisane, infusi; sia integratori alimentari), non trovano ancora una disciplina armonizzata sul punto, a dispetto delle esigenze di mercato (tali prodotti occupano uno spazio commerciale tutt’altro che marginale) e, soprattutto, dell’opportunità (in certi casi, mancata) per il consumatore di conoscerne i vantaggi fisiologici o per la salute, orientando adeguatamente le proprie scelte.

Tuttavia, a far data dal 1° luglio 2007 (data di applicazione del Reg. CE n. 1924/2006, che di tale settore costituisce la disciplina normativa fondamentale) l’evoluzione scientifica ha progredito notevolmente ed oggi possiamo fare riferimento ad un nutrito elenco di claims già validati in ambito scientifico ed ammessi all’uso dal legislatore europeo senza necessità di autorizzazioni ad hoc.

Sul punto, per quanto attiene alle indicazioni nutrizionali, possiamo fare riferimento ai claims elencati nell’Allegato al regolamento suddetto (che nel tempo è stato implementato con alcune ulteriori indicazioni) e, quanto alle indicazioni sulla salute diverse da quelle relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, possiamo avvalerci del lungo elenco di cui al Reg. (UE) n. 432/2012 e succ. mod., anch’esso oggetto, nel tempo, di integrazioni e che dal Reg. (CE) n. 1924/2006 – in particolare, dal relativo articolo 13, paragrafo 3 – trae il proprio fondamento.

Per quanto attiene alle indicazioni nutrizionali, il Reg. (CE) n. 1924/2006 stabilisce che le stesse sono consentite solo se elencate nell’allegato e conformi alle condizioni ivi stabilite.

Le indicazioni nutrizionali che si ritiene abbiano per il consumatore un significato equivalente a quello delle indicazioni specificamente previste nel detto allegato, devono sottostare alle medesime condizioni d’impiego di queste ultime.

La regola generale è che i claims non esplicitamente previsti in tale allegato non sono ammessi.

Anche le indicazioni sulla salute di cui all’art. 13 del regolamento medesimo, utilizzabili senza essere oggetto di specifica procedura di autorizzazione, sono consentite purché presenti nell’elenco di cui al predetto Reg. (UE) n. 432/2012 e sempre che le stesse siano conformi alle condizioni d’impiego per ciascuna di esse previste da tale regolamento, nonché ai requisiti generali e specifici stabiliti dal Reg. (CE) n. 1924/2006.

Come si è detto, il numero di claims sulla salute ad oggi ammessi all’uso senza necessità di specifica autorizzazione sono numerosi ed in grado di coprire un ventaglio notevole di composizioni alimentari.

Nonostante ciò, poiché la varietà delle formule e composizioni degli alimenti è sempre più multiforme in risposta alle crescenti richieste (o esigenze indotte) del consumatore, può capitare che uno o più claims del tipo in esame, che l’impresa intenda utilizzare per alcuni propri alimenti, si discostino – non solo sotto il profilo formale – dalle indicazioni consentite in sede legislativa europea e necessitino, quindi, di un vaglio sulla possibilità del loro impiego senza dover intraprendere la procedura di autorizzazione prevista dagli artt. 15 e seguenti del Reg. (CE) n. 1924/2006.

A tale proposito, qui si considera un claim in particolare, oggetto di frequente interesse (oltre che d’uso) dell’OSA, il quale non è specificamente contemplato nell’elenco delle indicazioni sulla salute ammesse dal legislatore europeo.

Occorre, quindi, capire se lo stesso possa o meno considerarsi legittimamente utilizzabile e, in particolare, se lo stesso sia o meno riconducibile alla categoria degli health claims.

Si tratta del claim relativo all’INDICE GLICEMICO, espresso con un’indicazione che faccia riferimento al basso indice glicemico di un alimento.

 

CLAIM “A BASSO INDICE GLICEMICO”

La legittimità (o meno) dell’indicazione in etichetta dell’indice glicemico è stata oggetto di valutazione del Ministero della Salute, la cui Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN), in relazione a ciò ed avuto riguardo alla normativa di settore vigente, ha emanato la Nota n. 29507 del 17 luglio 2017.

Con tale nota, il Ministero della Salute ha rilevato che “ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 risultano autorizzati per un crescente numero di ingredienti alimentari claims sulla capacità di contenere l’aumento del glucosio ematico postprandiale quando assunti durante il pasto in un quantitativo predefinito”.

Ad esempio, ai sensi del sopra citato Reg. (UE) n. 432/2012, per i beta-glucani da orzo e avena è autorizzato il claim:

“L’assunzione di beta- glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post- prandiale”.

Tale claim, tuttavia, non può essere vantato per il solo fatto della presenza di beta-glucani da orzo e avena in un prodotto alimentare, bensì è necessario che siano integrate le condizioni per il relativo utilizzo, parimenti riportate nel predetto regolamento, ossia:

“Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto”.

 

Un ulteriore esempio è dato  dall’amido resistente, sostanza che, sempre ai sensi del regolamento 432, può vantare il seguente claim:

“La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale”.

Anche per tale indicazione la norma prevede determinate condizioni d’uso.

Essa, infatti, può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile sia stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14% dell’amido totale.

Continuando la disamina del caso, nella suddetta Nota, il Ministero chiarisce che la rivendicazione della capacità di un ingrediente di contenere la glicemia post prandiale è da intendere come un claim sulla salute e ciò vale anche nel caso in cui tale indicazione sia riferita ad un alimento “in toto”, avuto riguardo alla definizione di claim sulla salute prevista dall’art. 2.2.5 del Reg. (CE) n. 1924/2006: “Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.

Conclude il Ministero nel senso che l’uso in etichetta di indicazioni sul carico o indice glicemico, in assenza di claims sul contenimento della glicemia post-prandiale autorizzati per un alimento o per uno dei suoi componenti, appare in contrasto con il quadro normativo vigente.

Ciò significa, in primo luogo, che l’alimento debba essere dotato di una composizione che permetta di rivendicare un’azione sul controllo del glucosio post prandiale e, in secondo luogo, che l’indicazione “a basso indice glicemico” e similari, se usata in etichetta, debba essere accompagnata, in funzione esplicativa – e, certamente, in presenza dei presupposti e delle condizioni previste ex lege – da uno dei claims sulla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale consentiti, previsti nel Reg. (UE) n. 432/2012 e ss.mm.

In relazione a quanto sopra, l’art. 10 del D. Lgs. 27/2017, relativo alla violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall’art. 10 del Reg. (CE) n. 1924/2006, stabilisce, a seconda dei casi e per quanto qui interessa:

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta,  nella  presentazione  e  nella pubblicità,  indicazioni  sulla  salute  autorizzate di cui agli articoli 13 e 14  del  regolamento, senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000 (a parere di chi scrive, nel caso specifico, il disposto normativo può riferirsi all’ipotesi in cui il claim relativo al basso indice glicemico sia accompagnato da un claim sul contenimento della glicemia post-prandiale autorizzato, senza che siano rispettate le condizioni previste per il relativo impiego).

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l’art. 10, parag. 3, del Reg. (CE) n. 1924/2006 (ossia, la regola per cui il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito solo se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento stesso) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000 (a parere della scrivente, sempre nel caso specifico, la norma potrebbe essere ricondotta all’ipotesi in cui si indichi il solo claim relativo al basso indice glicemico in assenza di un più specifico claim autorizzato sul contenimento della glicemia post-prandiale).

Non dimenticando il fatto che il claim “a basso indice glicemico” non è annoverato (quanto meno, non con tale formulazione) tra le indicazioni sulla salute consentite, di cui all’elenco ex Reg. (UE) n. 432/2012, e considerato, altresì, il fatto che tale indicazione è comunque più specifica rispetto al mero riferimento a benefici generali per la salute complessiva, è ipotizzabile che l’impiego del solo claim relativo al basso indice glicemico in assenza di un più specifico claim autorizzato sul contenimento della glicemia post-prandiale possa essere ricondotto, anziché alla violazione prevista sub parag. 4, a quella di cui al parag. 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 27/2017 il quale, nel caso di impiego di indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate, prevede una sanzione ben maggiore rispetto a quella prevista dal summenzionato parag. 4, nella specie una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da euro 6.000 ad euro 24.000.

Quanto sopra, fatto sempre e comunque salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 145/2007 (di attuazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/29/CE in tema di pubblicità ingannevole) e dal D. Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) relativamente alle attribuzioni dell’AGCM.

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