“PRODOTTO DI MONTAGNA”: NON UN SEMPLICE CLAIM COMMERCIALE MA UN’INDICAZIONE DI QUALITÀ CON SPECIFICHE CONDIZIONI D’USO

avv. Valeria Pullini

 

La qualificazione di un alimento come “prodotto di montagna” deve fare i conti, in primis, con quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1151/2012, che ne costituisce il principale riferimento normativo.
Il Reg. (UE) n. 1151/2012 è relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ossia i regimi delle DOP, IGP, STG e delle indicazioni facoltative di qualità, tra le quali ultime è annoverata l’indicazione “prodotto di montagna”.
Occorre specificare, tuttavia, che il regime delle indicazioni facoltative di qualità non è un “regime” in senso tecnico poiché, al contrario di ciò che avviene per le DOP/IGP/STG, per tali indicazioni non sono previsti disciplinari di produzione e, quindi, nemmeno la presenza di Consorzi di Tutela.
Sono previste, tuttavia, specifiche condizioni per l’uso della locuzione “prodotto di montagna”, sia a livello europeo che nazionale.

1. LA NORMATIVA EUROPEA
Sub Titolo IV del ridetto regolamento (UE), dedicato alle indicazioni facoltative di qualità, all’art. 31 è stabilito che l’indicazione “prodotti di montagna” sia utilizzabile unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), recante l’elenco dei prodotti agricoli di cui all’art. 32 del Trattato medesimo, in merito ai quali:
a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna;
b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.
Le aree di montagna del territorio dell’UE sono individuate dai singoli Stati membri e, nel caso di prodotti di Paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come tali dal Paese terzo stesso.
Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano deroghe alle condizioni d’uso suddette.
In particolare, tali deroghe hanno ad oggetto le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possano provenire dal di fuori delle zone di montagna, nonché le condizioni alle quali la trasformazione degli alimenti possa aver luogo al di fuori di tali zone.
Alla luce di ciò, la Commissione ha provveduto con l’emanazione del Reg. delegato (UE) n. 665/2014, a mezzo del quale sono stati forniti chiarimenti, a livello europeo, per l’uso del termine “prodotto di montagna” per determinati tipi di alimenti, in particolare quelli di origine animale.
Si segue, in ciò, l’ordine del regolamento delegato.

1.1. Prodotti di origine animale
L’indicazione “prodotto di montagna” può essere utilizzata per prodotti forniti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone oppure derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone, purché i prodotti siano trasformati in tali zone.
In deroga a ciò, l’indicazione “prodotto di montagna” può essere utilizzata per prodotti derivanti da animali transumanti, che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Anche la provenienza dell’alimentazione degli animali ha rilevanza ai suddetti fini.
In particolare, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali, che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %. Tuttavia, per quanto riguarda i suini, in deroga a tale regola, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare più del 75 % della dieta annuale degli animali.

1.2. Prodotti dell’apicoltura
La medesima indicazione può essere impiegata per prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, mentre lo zucchero utilizzato nell’alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

1.3. Prodotti di originale vegetale
L’indicazione “prodotto di montagna” può essere utilizzata per prodotti di origine vegetale nel solo caso in cui le piante siano coltivate nelle zone di montagna.

1.4. Ingredienti
Un alimento può essere qualificato come “prodotto di montagna” anche se non tutti i suoi ingredienti provengono da zone di montagna, ma anche in questo caso devono essere rispettate determinate condizioni.
A tale proposito, sempre ai sensi del predetto regolamento delegato, i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:
a) prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE;
b) erbe, spezie e zucchero.

1.5. Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione deve avere luogo in zone di montagna.
Tuttavia, quale deroga alla suddetta regola, le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:
a) operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
b) macellazione di animali, sezionamento e disossamento delle carcasse;
c) spremitura dell’olio di oliva.
Il Reg. delegato (UE) n. 665/2014 specifica, però, che per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la deroga di cui alla predetta lettera a) non si applichi, oppure che gli impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.

2. LA NORMATIVA NAZIONALE
In relazione alla deroga prevista sub lettera a) sopra menzionata, con Decreto n. 57167 del 26 luglio 2017 dell’allora Mipaaf – recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 – a livello nazionale è stato disposto che la trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
In relazione alle disposizioni normative ex Reg. (UE) n. 1151/2012 ed alle deroghe previste dal Reg. delegato (UE) n. 665/2014, il contenuto del decreto ministeriale – come è necessario sia – ripropone fedelmente le disposizioni di tali regolamenti.

Inoltre, con Decreto del Mipaaft del 2 agosto 2018, è stato istituito il logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, in attuazione del predetto DM n. 57167/2017.
Si tratta di un logo verde, con una montagna stilizzata, anch’esso soggetto a particolari condizioni di utilizzo.
In particolare, il logo va utilizzato esclusivamente nell’etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Reg. (UE) n. 1151/2012, dal Reg. delegato (UE) n. 665/2014 e dal DM n. 57167/2017 e deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli O.S.A. che intendano utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
E’ possibile utilizzare, in abbinamento al logo “prodotto di montagna”, altri marchi, simboli e loghi che qualifichino il prodotto sulla base di standard diversi, purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
Quanto agli adempimenti in capo agli O.S.A., il DM n. 57167/2017 prevede che, nelle more dell’attuazione degli adempimenti di cui al Decreto Mipaaf del 12 gennaio 2015, n. 162 (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020), chi intende utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” deve compilare e trasmettere, entro 30 giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna, il modulo di cui all’allegato 1 del decreto stesso alla Regione o Provincia autonoma ove è situato l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna oppure lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.
Il Dipartimento dell’ICQRF, le Regioni e le Province autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli volti alla verifica del rispetto delle disposizioni europee e nazionali sopra viste.
Il decreto dispone, altresì, che in attesa dell’introduzione di un sistema sanzionatorio ad hoc e fatte salve le disposizioni penali vigenti, per le violazioni delle disposizioni del decreto medesimo si applicano, ove possibile, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. 109/1992.
Il decreto legislativo da ultimo menzionato, come noto, è stato abrogato dal d.lgs. 231/2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, nonché l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento medesimo; pertanto, dovrebbero ritenersi applicabili le sanzioni previste ex d.lgs. 231/2017.

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