Avv. Giovanna Soravia
Il Regolamento CE n. 178 del 28.01.2002 attribuisce un ruolo fondamentale all’analisi del rischio, intesa quale processo strumentale al “conseguimento dell’obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana” (art. 6, par. 1), che si articola nei tre distinti momenti della valutazione del rischio, della gestione del rischio, della comunicazione del rischio.
In tale prospettiva, il Regolamento (artt. 50-51-52) ha istituito il sistema di allarme rapido (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) per lo scambio di informazioni per le allerte alimentari, in forma più ristretta e semplificata già esistente dal 1979, ovvero una rete di soggetti determinati che potranno attivarsi con modalità specifiche e collaborare per consentire lo scambio repentino di informazioni nei casi in cui sia rilevata la presenza di un rischio alla salute derivante da prodotti alimentari o da mangimi, non rispondenti ai requisiti igienico sanitari previsti dalle norme in materia.
Lo scopo della rete, e della necessità che le informazioni siano trasmesse tra i suoi membri con rapidità, è impedire che un prodotto non conforme alla legislazione vigente (ritenuto rischioso per la salute) giunga nelle mani del consumatore. Diventa quindi di fondamentale che la notizia dell’esistenza del rischio sia portata subito a conoscenza dei soggetti coinvolti, affinché siano intraprese le azioni ritenute, di volta in volta, a seconda del caso concreto, più idonee ad impedire che il prodotto raggiunga il consumatore.
Qualora, a seguito del controllo (controllo alla frontiera, controllo ufficiale sul mercato UE, controllo effettuato dallo stesso operatore alimentare, lamentela da parte di un cliente, o un altro tipo di indagine sul prodotto) e della specifica analisi di laboratorio, emerga la non conformità del prodotto alla normativa, il membro della rete (come previsto dal Regolamento, sono membri della rete R.A.S.F.F. la Commissione UE, l’EFSA, gli Stati membri UE, e i Paesi extra UE e organizzazioni internazionali aderenti) invia l’informazione alla Commissione e viene dato quindi l’avvio alla procedura di scambio delle informazioni tra i membri del RASFF.
L’informazione parte e circola secondo modalità e formalità precise, tramite una piattaforma virtuale, mediante un modulo standard contenente i dettagli fondamentali per consentire una rapida individuazione del prodotto da cui deriva il rischio finché giunge alla Commissione che ne valuta la regolarità formale e poi trasmette la relativa notifica agli altri membri della rete affinché possano adottare ciascuno le misure più opportune.
Vi sono le notifiche originali, ovvero il primo caso, la prima informazione circa il rischio alla salute, che si distinguono in:
– notifiche di allarme, quando il prodotto da cui deriva il grave rischio è già sul mercato europeo ed è necessario un rapido intervento dei Paesi coinvolti, sul cui mercato il prodotto è presente.
– notifiche di informazione, quando il prodotto è sul mercato ma non si ritiene necessario l’intervento dei Paesi coinvolti, perché concretamente il prodotto non è più sul loro territorio o non vi è mai stato, ovvero il rischio non è tale da richiederlo.
– notifiche di respingimento al confine, se il rischio deriva da un prodotto che è stato controllato sul confine dell’UE, e già allontanato. La comunicazione relativa viene estesa a tutti i confini dell’area economica europea.
– notizie, quando le comunicazioni sono ritenute di interesse anche se non tali da determinare un allarme o un’informativa.
Inoltre, vi sono le notifiche di follow up, contenenti informazioni aggiuntive, relative a prime notifiche, sulle misure intraprese e sugli esiti dei controlli.
In tale sistema europeo di allarme rapido, qui solo brevemente accennato nei suoi elementi essenziali, il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato la Relazione annuale per il 2018, evidenziando che l’Italia ha trasmesso 398 notifiche (11%) ed è il terzo Paese membro per numero di segnalazioni inviate.
I prodotti italiani risultati irregolari sono stati 156, di cui 24 relativi a prodotti destinati all’alimentazione animale e 24 relativi a frutta e vegetali, seguiti da carni escluso pollame (15) e cereali e derivati (14) mentre il Paese che ha ricevuto il maggior numero di notifiche (318) per prodotti non conformi è la Turchia.
Salmonella, Alfatoxins e Listeria Monocytogenes sono stati i principali rischi per la salute notificati attraverso il sistema di allarme europeo nel 2018.